venerdì 25 ottobre 2013

PROPOSTA DI EMENDAMENTO ALLA VIGENTE LEGGE ELETTORALE. L'OPZIONE DI GOVERNABILITA'

PROPOSTA DI EMENDAMENTO ALLA VIGENTE LEGGE ELETTORALE. L'OPZIONE DI GOVERNABILITA'
Premessa.
Brevi considerazioni costituzionali.
L'attuale legge elettorale  non prevede un sistema di riequilibrio per l'assegnazione dei seggi senatoriali, se i premi regionali dovessero contrastare con i risultati della totalità dei voti espressi a livello nazionale. Il concetto di elezione dei senatori su base regionale previsto dalla Costituzione è riferibile alla delimitazione dei collegi elettivi che non devono travalicare i confini della regione elettoralmente interessata non coinvolgendo, appunto, una "base" elettorale esterna ai confini medesimi. Si deve tener conto dell'ultimo comma dell'Art. 57 della Costituzione che prevede esplicitamente un criterio di proporzionalità nell'assegnazione del numero dei seggi senatoriali alle regioni. Quindi è importante che vi sia proporzionalità nel determinare il numero dei seggi ma nulla lascia intendere che un'eventuale premio di maggioranza (presupponendone la legittimità in linea teorica) dovrebbe essere attribuito per circoscrizioni coincidenti con i limiti regionali, senza tener conto del risultato complessivo nazionale.
E' palese che i collegi elettorali si prestano alla realizzazione di maggioranze non corrispondenti alla volonta popolare complessiva. Questo è maggiormente evidente nei sistemi elettorali basati sul criterio del collegio uninominale, dove coloro che si occupano della ripartizione circoscrizionale sono fisiologicamente tentati all'applicazione del cosiddetto "Gerrymandering".

Per questo e data l'eventualità di un nuovo ricorso alle urne, appare necessario ed urgente apportare un emendamento alla vigente legge elettorale, demandando al nuovo Parlamento ed al nuovo Governo il compito di realizzare una riforma istituzionale completa ed organica.

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PROPOSTA DI EMENDAMENTO ALLA VIGENTE LEGGE ELETTORALE.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA: L'OPZIONE DI GOVERNABILITA'
Se con le precedenti disposizioni (legge elettorale vigente) dovesse emergere disomogeneità tra le maggioranze dei due rami del Parlamento; qualunque partito o coalizione politica interessata potrà chiedere il  conteggio complessivo dei voti ed esercitare l'opzione di governabilità.
Il conteggio complessivo consiste nell'accertamento della somma di tutti i voti espressi dalla forza politica richiedente (e dalle altre forze politiche) nelle consultazioni elettorali relative a Camera e Senato (tutti i voti di Camera e Senato, andranno sommati tra loro).
La forza politica (singolo partito o coalizione) che avrà ottenuto la maggior cifra elettorale complessiva (maggioranza assoluta o relativa) avrà diritto di ottenere nei due rami del parlamento la metà meno uno dei parlamentari. Questi parlamentari detti di premio o di Governo saranno scelti direttamente dal candidato politico alla guida dell'esecutivo; da una lista predefinita parallelamente alla lista ordinaria; con possibilità  di selezionare i rappresentanti (oltre che di sostituirli anche durante la legislatura) in maniera del tutto indipendente, senza l'osservanza di gerarchie d'iscrizione nelle liste elettorali.
Mentre la metà più uno dei componenti delle due camere verrà eletta secondo il criterio proporzionale puro con il quoziente ottenuto  attraverso la divisione della cifra elettorale conseguita in ognuna delle camere per il numero dei parlamentari da attribuire alle camere medesime. Le cifre elettorali dei partiti che non raggiungeranno il quoziente minimo per l'assegnazione di un seggio, concorreranno in ragione dei resti più alti all'attribuzione dei seggi residuali.
All'attribuzione dei seggi tramite il criterio proporzionale partecipano tutti i partiti, inclusi quelli premiati.
Il premio di maggioranza viene attribuito con gli stessi criteri della legislazione emendata solo che, meno il partito (o la coalizione) vincente si avvicina al 50% più un voto di consensi e più diminuisce il periodo di governo. Fino al 10 % di consensi (maggioranza relativa ipotetica in caso di una polverizzazione quasi assoluta dei partiti) il vincitore ha diritto ad un anno di governo.
Con il 20 % a 2 anni
Con il 30% a 3 anni
Con il 40% a quattro anni
Con più del 40% di consensi, il soggetto politico vincente potrà governare per un'intera legislatura.

Ovviamente in caso di sbarramento d'accesso per il conseguimento del premio le precedenti considerazioni non varrebbero se non a partire dal 40 % in poi; che rappresenta la soglia di sbarramento di cui si sta parlando pubblicamente.
In caso di statuizione di una soglia elevata per l'attribuzione del premio di maggioranza, difficilmente lo stesso premio verrebbe attribuito. Ciò comporterebbe  un ripristino, di fatto, del proporzionale puro, con la necessità di coalizione (anche tra soggetti politici eterogenei)  per la formazione di un governo. In questo caso si rimanda alla proposta di legge elettorale dotata di clausola di governabilità (riportata tra i commenti in fondo).


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Riepilogo:
Opzione di governabilità: Viene esercitata da uno o più partiti o coalizioni in caso di differenti maggioranze tra Camera e Senato. l'opzione consiste nel conteggio della somma dei voti conseguiti dagli stessi partiti o coalizioni alla Camera ed al Senato.
Con l'opzione di governabilità:
A) La metà più un membro dei componenti della Camera dei Deputati viene eletta con il metodo proporzionale puro.
B) La metà più un membro dei componenti del Senato della Repubblica viene eletta con il metodo proporzionale puro.
C) La metà meno un membro dei componenti della Camera dei Deputati viene eletta con il premio di maggioranza.
D) La metà meno un membro dei componenti del Senato della Repubblica viene eletta con il premio di maggioranza.
E) Al Senato (come alla Camera) scompare il concetto di premio regionaleIl calcolo proporzionale si effettua in base al risultato nazionale. Al Senato, i seggi  vanno  distribuiti, nel maggior rispetto possibile dell'Art. 57 della Costituzione.
F) L'Opzione di Governabilità, permette di sommare i voti per l'elezione della Camera dei Deputati con i voti per l'elezione del Senato della Repubblica, facendo emergere la forza politica, singola o coalizzata, che in assoluto ha conseguito il maggior consenso elettorale.

Considerazioni conclusive. Con questo metodo; oltre ad ottenere una maggioranza stabile e sicura in ogni ramo del Parlamento; il partito o la coalizione premiata lascia passare i partiti minori, grazie  all'abbattimento dello sbarramento d'accesso. Inoltre, tutte le forze politiche vengono rappresentate in base ai consensi ottenuti su tutto il territorio nazionale senza forzature localistiche.

Premio sul periodo di governo commisurato alla percentuale di consensi ottenuta. 1 anno con il 10% 2 anni con il 20% 3 anni con il 30% 4 anni con il 40% 5 anni con più del 40 %

Ovviamente in caso di sbarramento d'accesso per il conseguimento del premio le precedenti considerazioni non varrebbero se non a partire dal 40 % in poi; che rappresenta la soglia di sbarramento di cui si sta parlando pubblicamente.

In caso di statuizione di una soglia elevata per l'attribuzione del premio di maggioranza, difficilmente lo stesso premio verrebbe attribuito. Ciò comporterebbe  un ripristino, di fatto, del proporzionale puro, con la necessità di coalizione (anche tra soggetti politici eterogenei)  per la formazione di un governo. In questo caso si rimanda alla proposta di legge elettorale dotata di clausola di governabilità (riportata tra i commenti in fondo).


Legge elettorale. Proporzionale puro con clausola di governabilità e sovranità rafforzata. No a formule inique e strumentali per derive autoritaristiche ed accentratrici.

La vigente legge elettorale vìola, almeno, gli articoli 48,49,1,139 della Costituzione.
Ecco alcuni dei motivi della sua difformità al dettato Costituzionale. Contestualmente ed in seguito, vengono accennate alcune proposte di riforma, della principale legge posta a guida e tutela della Sovranità Popolare.
1) Il voto dei cittadini non è uguale perché con lo sbarramento percentuale
d'accesso, anche chi riesce a prendere una quantità di voti pari al quoziente
minimo è tagliato fuori del riparto dei seggi parlamentari. Quindi votare per
certi partiti non produce a parità di voti lo stesso risultato che votare per
partiti cosiddetti minori. Perciò solo alcuni e non tutti riescono ad organizzarsi
in partiti ed a concorrere democraticamente alla determinazione della politica nazionale
2)La segretezza prevista per il voto espletato nei seggi italiani (nella cabina
elettorale non si può portare nemmeno un telefonino) non è altrettanto salvaguardata per
il voto espresso all'estero tramite posta. Infatti, non esistono garanzie serie e credibili sulla
segretezza del voto espresso all’estero e spedito per posta data l’assenza del
personale di vigilanza degli uffici elettorali. In teoria il voto potrebbe
essere esibito o divenire oggetto di coercizione se non addirittura espresso
su più schede per opera dello stesso individuo.
3) La Giunta Delle Elezioni è ora un organo di controllo che è nominato dopo
le elezioni e la sua formazione risente della maggioranza del Parlamento sulla
cui legittimazione deve pronunciarsi. La legge che disciplina la formazione
della Giunta è antecedente a questa legge elettorale e perciò inadatta a garantire
un sindacato equilibrato della regolarità delle operazioni elettorali.
L’organismo di controllo elettorale dovrebbe essere costituito prima delle operazioni
di voto (come gli organismi tecnici degli uffici elettorali) e non successivamente
perché una maggioranza (con la rappresentanza solo formale delle minoranze) che
controlla la regolarità della propria elezione non può essere attendibile.
4) Il premio di maggioranza sia esso nazionale che regionale è costituzionalmente
illegittimo perché rende il voto disuguale.
5) La sovranità popolare deve essere esercitata nelle forme e nei limiti
della Costituzione (questa riserva di legge è fondamentale e si
riferisce alla Costituzione come norma fondamentale) perciò la
legislazione ordinaria e costituzionale non possono alterare i principi
fondamentali, costituzionali, incorporati nel primo e nell’ultimo articolo
della Costituzione (con implicito riferimento esegetico agli articoli
48 e 49) considerando che la forma repubblicana non può essere oggetto
di revisione costituzionale. Questo significa che democrazia e
repubblica basate sull’uguaglianza, la libertà, la personalità e la
segretezza del voto non possono assolutamente essere sfigurate da
tentativi golpistici legalitari miranti all’ottenimento d’assetti
governativi stabili basati su grossolane metodologie riformiste.
La cosiddetta stabilità di governo e di legislatura va perseguita attraverso
il rispetto della costituzione con modifiche leggere miranti ad ottenere degli
accordi il cui rispetto sia garantito da un’apposita commissione per la stabilità
istituzionale dotata di poteri surrogatori in caso d’inadempimento degli obblighi
assunti dai parlamentari.

Per rafforzare la Sovranità popolare si potrebbe arrivare all'elezione del governo con un secondo turno elettorale, in base alle indicazioni dei parlamentari eletti al primo turno. In tal caso si potrebbero eleggere metà dei parlamentari al primo turno e metà al secondo. I primi sarebbero i parlamentari delle Camere mentre i secondi costituirebbero la rappresentanza ed il sostegno diretto al Governo. I parlamentari di governo dovrebbero venir assegnati con totalità ai candidati governativi vincitori del secondo turno elettorale. Ovviamente un'allineamento dei rappresentanti camerali con quelli governativi sarebbe il più auspicabile per la stabilità di governo.

Il dilemma delle preferenze.
Reinstaurare la preferenza o le preferenze da esprimere direttamente sulla scheda definitiva per la designazione dei parlamentari; oppure calibrare un sistema di graduatorie ottenute con elezioni primarie (anche con l'ausilio del web)  per stabilire le gerarchie da rispettare nella composizione delle liste elettorali, salvaguardando le elezioni dallo scempio del ricatto dei "controllori informali della preferenza"?

Incostituzionalità dei collegi uninominali.

Dividere in collegi (uninominali e non. Infatti per la Camera, soprattutto con il proporzionale puro, si dovrebbe votare per un solo collegio nazionale e per il Senato per dei collegi regionali indivisibili) è un espediente per evitare il conteggio dei resti cumulativamente. Nel Mattarellum infatti vi era un'assegnazione chiamata "scorporo" di seggi su base proporzionale corrispondente ad una certa percentuale mi sembra il 30%. Può succedere ed in Inghillerra è accaduto, che un partito con percentuali basse ma di maggioranza relativa su tutti i collegi possa prendere il 70% o più dei seggi con un totale di voti sul totale nazionale, appunto, del 30% . Questo metodo corrisponde ad un premio di maggioranza dissimulato. Con il doppio turno su collegio uninominale le cose potrebbero andare meglio ma a quel punto sarebbe preferibile un doppio turno che segua un primo turno di proporzionale puro per far eleggere ai cittadini il Governo sulle indicazioni dei deputati eletti. Io propongo la clausola di governabilità a turno unico ma il doppio turno (per eleggere il governo sulla base dei risultati del primo turno) la coadiuverebbe, rafforzando appunto la sovranità popolare. Poi vi sarebbe la possibilità di valutare una molteplicità di candidati alla Presidenza del Consiglio sostenuti da partiti che potrebbero allearsi liberamente anche con diverse combinazioni per l'attuazione di programmi più o meno conformi alle loro piene aspettative. Per es il PD potrebbe sostenere un proprio candidato per l'attuazione di un programma maggiormente orientato a sinistra accordandosi con IDV,SEL E M5S. Nello stesso tempo potrebbe accordarsi per un candidato dell'UDC ed un programma più centrista, oppure per un candidato neutro, in un accordo tecnico con il PDL . In ogni caso sarebbe la popolazione a scegliere dopo aver eletto i deputati che rimarrebbero maggiormente vincolati al Governo uscente (anche per disposizione di legge apposita) dalla consultazione di secondo turno.

Andrebbe precisato che con il secondo turno dovrebbero essere eletti dei parlamentari di "puro" sostegno al Governo; in numero sufficiente da garantire la governabilità. Oppure la stabilità dell'esecutivo, potrebbe sempre ed ugualmente venire  affidata, ad un organismo d'equilibrio per la valutazione di conformità programmatica.

Nota: Nell'allegato appare una sintesi di un mio ricorso alla Giunta Parlamentare per le Elezioni.

UNA NUOVA RISERVA DI LEGGE COSTITUZIONALE. LA RISERVA FONDAMENTALE (Piccolo approfondimento di un concetto citato nella nota principale)
pubblicata da Angelo AG Gaudenzi il giorno Martedì 16 marzo 2010 alle ore 2.42 ·
La sovranità popolare deve essere esercitata nelle forme e nei limiti della Costituzione (questa riserva di legge è fondamentale e si riferisce alla Costituzione come norma fondamentale) perciò la legislazione ordinaria e costituzionale non possono alterare i principi fondamentali, costituzionali, incorporati nel primo e nell’ultimo articolo della Costituzione (con implicito riferimento esegetico agli articoli 48 e 49) considerando che la forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale. Questo significa che democrazia e repubblica basate sull’uguaglianza, la libertà, la personalità e la segretezza del voto non possono assolutamente essere sfigurate da tentativi golpistici legalitari miranti all’ottenimento d’assetti governativi stabili basati su grossolane metodologie pseudo riformiste.

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