lunedì 23 settembre 2013

PROPOSTA DI EMENDAMENTO ALLA VIGENTE LEGGE ELETTORALE. L'OPZIONE DI GOVERNABILITA'
Premessa.
Brevi considerazioni costituzionali.
L'attuale legge elettorale  non prevede un sistema di riequilibrio per l'assegnazione dei seggi senatoriali, se i premi regionali dovessero contrastare con i risultati della totalità dei voti espressi a livello nazionale. Il concetto di elezione dei senatori su base regionale previsto dalla Costituzione è riferibile alla delimitazione dei collegi elettivi che non devono travalicare i confini della regione elettoralmente interessata non coinvolgendo, appunto, una "base" elettorale esterna ai confini medesimi. Si deve tener conto dell'ultimo comma dell'Art. 57 della Costituzione che prevede esplicitamente un criterio di proporzionalità nell'assegnazione del numero dei seggi senatoriali alle regioni. Quindi è importante che vi sia proporzionalità nel determinare il numero dei seggi ma nulla lascia intendere che un'eventuale premio di maggioranza (presupponendone la legittimità in linea teorica) dovrebbe essere attribuito per circoscrizioni coincidenti con i limiti regionali, senza tener conto del risultato complessivo nazionale.
E' palese che i collegi elettorali si prestano alla realizzazione di maggioranze non corrispondenti alla volonta popolare complessiva. Questo è maggiormente evidente nei sistemi elettorali basati sul criterio del collegio uninominale, dove coloro che si occupano della ripartizione circoscrizionale sono fisiologicamente tentati all'applicazione del cosiddetto "Gerrymandering".

Per questo e data l'eventualità di un nuovo ricorso alle urne, appare necessario ed urgente apportare un emendamento alla vigente legge elettorale, demandando al nuovo Parlamento ed al nuovo Governo il compito di realizzare una riforma istituzionale completa ed organica.

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PROPOSTA DI EMENDAMENTO ALLA VIGENTE LEGGE ELETTORALE.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA: L'OPZIONE DI GOVERNABILITA'
Se con le precedenti disposizioni (legge elettorale vigente) dovesse emergere disomogeneità tra le maggioranze dei due rami del Parlamento; qualunque partito o coalizione politica interessata potrà chiedere il  conteggio complessivo dei voti ed esercitare l'opzione di governabilità.
Il conteggio complessivo consiste nell'accertamento della somma di tutti i voti espressi dalla forza politica richiedente (e dalle altre forze politiche) nelle consultazioni elettorali relative a Camera e Senato (tutti i voti di Camera e Senato, andranno sommati tra loro).
La forza politica (singolo partito o coalizione) che avrà ottenuto la maggior cifra elettorale complessiva (maggioranza assoluta o relativa) avrà diritto di ottenere nei due rami del parlamento la metà meno uno dei parlamentari. Questi parlamentari detti di premio o di Governo saranno scelti direttamente dal candidato politico alla guida dell'esecutivo; da una lista predefinita parallelamente alla lista ordinaria; con possibilità  di selezionare i rappresentanti (oltre che di sostituirli anche durante la legislatura) in maniera del tutto indipendente, senza l'osservanza di gerarchie d'iscrizione nelle liste elettorali.
Mentre la metà più uno dei componenti delle due camere verrà eletta secondo il criterio proporzionale puro con il quoziente ottenuto  attraverso la divisione della cifra elettorale conseguita in ognuna delle camere per il numero dei parlamentari da attribuire alle camere medesime. Le cifre elettorali dei partiti che non raggiungeranno il quoziente minimo per l'assegnazione di un seggio, concorreranno in ragione dei resti più alti all'attribuzione dei seggi residuali.
All'attribuzione dei seggi tramite il criterio proporzionale partecipano tutti i partiti, inclusi quelli premiati.
Il premio di maggioranza viene attribuito con gli stessi criteri della legislazione emendata solo che, meno il partito (o la coalizione) vincente si avvicina al 50% più un voto di consensi e più diminuisce il periodo di governo. Fino al 10 % di consensi (maggioranza relativa ipotetica in caso di una polverizzazione quasi assoluta dei partiti) il vincitore ha diritto ad un anno di governo.
Con il 20 % a 2 anni
Con il 30% a 3 anni
Con il 40% a quattro anni
Con più del 40% di consensi, il soggetto politico vincente potrà governare per un'intera legislatura.

Ovviamente in caso di sbarramento d'accesso per il conseguimento del premio le precedenti considerazioni non varrebbero se non a partire dal 40 % in poi; che rappresenta la soglia di sbarramento di cui si sta parlando pubblicamente.

In caso di statuizione di una soglia elevata per l'attribuzione del premio di maggioranza, difficilmente lo stesso premio verrebbe attribuito. Ciò comporterebbe  un ripristino, di fatto, del proporzionale puro, con la necessità di coalizione (anche tra soggetti politici eterogenei)  per la formazione di un governo. In questo caso si rimanda alla proposta di legge elettorale dotata di clausola di governabilità (riportata tra i commenti in fondo).


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Riepilogo:
Opzione di governabilità: Viene esercitata da uno o più partiti o coalizioni in caso di differenti maggioranze tra Camera e Senato. l'opzione consiste nel conteggio della somma dei voti conseguiti dagli stessi partiti o coalizioni alla Camera ed al Senato.
Con l'opzione di governabilità:
A) La metà più un membro dei componenti della Camera dei Deputati viene eletta con il metodo proporzionale puro.
B) La metà più un membro dei componenti del Senato della Repubblica viene eletta con il metodo proporzionale puro.
C) La metà meno un membro dei componenti della Camera dei Deputati viene eletta con il premio di maggioranza.
D) La metà meno un membro dei componenti del Senato della Repubblica viene eletta con il premio di maggioranza.
E) Al Senato (come alla Camera) scompare il concetto di premio regionale. Il calcolo proporzionale si effettua in base al risultato nazionale. Al Senato, i seggi  vanno  distribuiti, nel maggior rispetto possibile dell'Art. 57 della Costituzione.
F) L'Opzione di Governabilità, permette di sommare i voti per l'elezione della Camera dei Deputati con i voti per l'elezione del Senato della Repubblica, facendo emergere la forza politica, singola o coalizzata, che in assoluto ha conseguito il maggior consenso elettorale.

Considerazioni conclusive. Con questo metodo; oltre ad ottenere una maggioranza stabile e sicura in ogni ramo del Parlamento; il partito o la coalizione premiata lascia passare i partiti minori, grazie  all'abbattimento dello sbarramento d'accesso. Inoltre, tutte le forze politiche vengono rappresentate in base ai consensi ottenuti su tutto il territorio nazionale senza forzature localistiche.

Premio sul periodo di governo commisurato alla percentuale di consensi ottenuta. 1 anno con il 10% 2 anni con il 20% 3 anni con il 30% 4 anni con il 40% 5 anni con più del 40 %

Ovviamente in caso di sbarramento d'accesso per il conseguimento del premio le precedenti considerazioni non varrebbero se non a partire dal 40 % in poi; che rappresenta la soglia di sbarramento di cui si sta parlando pubblicamente.

In caso di statuizione di una soglia elevata per l'attribuzione del premio di maggioranza, difficilmente lo stesso premio verrebbe attribuito. Ciò comporterebbe  un ripristino, di fatto, del proporzionale puro, con la necessità di coalizione (anche tra soggetti politici eterogenei)  per la formazione di un governo. In questo caso si rimanda alla proposta di legge elettorale dotata di clausola di governabilità (riportata tra i commenti in fondo).

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